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Anna Cieslik
Affidabilità e professionalità

Poznan, Wielkopolskie, Poland
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Condizioni generali di incarico



art. 1 - preventivo



1. Il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L'originale deve essere consegnato al traduttore in forma leggibile e completa di eventuali tabelle, figure e grafici, eventualmente presenti nel testo. Va, inoltre, fornita l'eventuale documentazione disponibile sull'argomento.



2. Il compenso è calcolato secondo le tariffe del traduttore, in base al particolare tipo di traduzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.



3. L'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella s'intende normalmente una pagina dattiloscritta di 25 righe e 55 battute per riga. Per traduzioni su carta legale o resa tale la cartella è di 25 righe e 50 battute per riga. La fatturazione minima è comunque pari a una cartella.



4. Se non è stato concordato diversamente, verrà preso il testo originale come base per calcolare il prezzo.



5. Un sovrapprezzo del 15% è applicato per la traduzione di documenti consegnati in formato non idoneo al trattamento in modalità testo (fax, immagini etc.).





art. 2 - incarico



1. La traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini di consegna e pagamento.



2. Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione del contratto, il Committente richiedesse variazioni circa la quantità e la natura delle prestazioni di traduzione il traduttore si riserva il diritto di adattare il tempo di esecuzione e il relativo compenso oppure di rifiutare l'ordine.



3. I termini di consegna sono vincolanti solo se espressamente previsti e riguardano esclusivamente il materiale consegnato all'atto dell'accettazione dell'incarico.



4. Se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare all'incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento.





art. 3 - compenso



1. Il compenso è dovuto alla consegna o a ricevimento fattura/notula e comunque non oltre i 30 gg. dalla consegna, se non diversamente ed espressamente pattuito. Scaduto tale termine si applicano gli interessi moratori ex art.5.1 del D.L. 9.10.2002, n.231., fatto salvo ogni altro diritto e ragione.



2. Nella fattura deve figurare la rivalsa del 4% a carico del committente, prevista per il contributo previdenziale ex. L.662/96 art.1 c.212.



3. Per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.



4. Per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale pattuito. La traduzione già eseguita è posta a disposizione del committente e deve essere interamente pagata.





art. 4 - responsabilità



1. Il traduttore è responsabile unicamente della qualità dei servizi affidatigli, che verranno svolti secondo le migliori procedure e con l’ausilio degli strumenti informatici e di altro tipo più idonei.



2. Il traduttore non può essere ritenuto responsabile delle opinioni e dei riferimenti contenuti nei documenti tradotti.



3. Il traduttore si riserva la facoltà di rifiutare la traduzione di documenti in aperto contrasto con le proprie convinzioni etiche con particolare riferimento alla promozione della guerra e della violenza, alla divulgazione di idee totalitarie, allo sfruttamento degli esseri umani ed alla discriminazione per motivi riguardanti le convinzioni ideologiche o religiose, lo stato di salute, l’identità di genere.



4. Il traduttore è responsabile della riservatezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo possesso.



5. Il Committente si assume la responsabilità di fornire documenti chiari e perfettamente leggibili sia dal punto di vista del formato come del contenuto. Il traduttore non assume nessuna responsabilità relativamente alla traduzione di documenti e testi difficilmente leggibili e/o comprensibili.



6. Correzioni stilistiche e/o modifiche alla terminologia specifica (in particolare modo terminologie proprie di determinati rami professionali e/o ditte) ecc. non vengono riconosciuti come errori di traduzione.





art. 5 - reclami e controversie



1. Eventuali reclami relativi alla qualità della traduzione sono da comunicare entro sette giorni lavorativi dalla consegna in forma scritta e debitamente argomentata.



2. Il traduttore comunica al Committente il tempo ragionevolmente occorrente per la eliminazione delle imperfezioni. Se non viene concessa il traduttore viene liberato da ogni responsabilità.



3. Richieste di correzione non autorizzano il mandante a tardare il pagamento.



4. Il giudizio sulla questione se un testo da tradurre o la traduzione possano comportare il rischio di richieste di risarcimento danni spetta interamente al committente, il quale se ne assume i rischi.



5. Il committente dovrà esonerare il traduttore da ogni rivendicazione di terzi relativamente a richieste di risarcimento danni per pregiudizi derivanti dall'utilizzo del lavoro consegnato.



6. Il traduttore è responsabile unicamente di danni conseguenti direttamente e in modo dimostrabile da una mancanza a lui imputabile. E’ esclusa la responsabilità per qualsivoglia altra forma di danno, quali il danno aziendale, i danni dovuti ai ritardi e il mancato guadagno.



7. La responsabilità si limita, in ogni caso, a una somma pari al valore fatturato al netto dell'IVA dell'incarico in questione.



8. Per la risoluzione di eventuali controversie legali è competente il Foro di Siracusa.


















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