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Angie Garbarino wrote: non si devono assolutamente accettare certi termini, sono rischiosi oltre ad essere vergognosi e fuori legge. In che senso sono fuori legge? Qual è la normativa di riferimento? | | | | Tom in London United Kingdom Local time: 16:18 Member (2008) Italian to English TOPIC STARTER
Gianluca Attoli wrote: Angie Garbarino wrote: non si devono assolutamente accettare certi termini, sono rischiosi oltre ad essere vergognosi e fuori legge. In che senso sono fuori legge? Qual è la normativa di riferimento? La normativa di riferimento mi pare sia la Direttiva 2011/7/UE però come l'Italia l'ha recepita nella legislazione nazionale, fa acqua da tutte le parti. CORREZIONE Se Angie ha ragione allora sì, è illegale ma a me pare che ciò si applichi solo ai contratti pubblici. A parte quelli, ancora una volta sembra che il legislatore abbia saputo congegnare la cosa in modo tale da lasciarla aperta ad intepretazioni....
[Edited at 2018-08-20 13:48 GMT] | | |
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La parte che interessa direttamente dalla gazzetta ufficiale | Aug 21, 2018 |
Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a t... See more Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»; b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione; d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»; c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. ▲ Collapse | | | Tom in London United Kingdom Local time: 16:18 Member (2008) Italian to English TOPIC STARTER Infatti fa acqua da tutte le parti | Aug 21, 2018 |
Angie Garbarino wrote: [omissis] 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti **possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.** Infatti nei casi cui mi riferisco io, si applica tale clausola in quanto le agenzie in oggetto, all'inizio del rapporto, specificano un termine superiore a sessanta giorni ed io, accettando di lavorare con loro, ho confermato la mia accettazione. Altrimenti con loro, non lavoro.
[Edited at 2018-08-21 14:54 GMT] | | | Ovvio che se si e' costretti... | Aug 21, 2018 |
Tom in London wrote: Infatti nei casi cui mi riferisco io, si applica tale clausola in quanto le agenzie in oggetto specificano un termine superiore a sessanta giorni ed io, accettando di lavorare con loro, ho confermato la mia accettazione. Altrimenti con loro, non lavoro.
[Edited at 2018-08-21 14:38 GMT] Ma se tutti rifiutassimo 90 gg... io continuerò a rifiutare.
[Edited at 2018-08-21 14:54 GMT] | | | Tom in London United Kingdom Local time: 16:18 Member (2008) Italian to English TOPIC STARTER
Si tratta da 2 agenzie con le quali lavoro da anni, che mi pagano sempre, e che mi danno molto lavoro. Quindi il fatto di dover attendere a lungo non mi preoccupa più di tanto. La prassi non mi piace affatto, ma non posso respingere questi lavori.
[Edited at 2018-08-21 14:58 GMT] | | | Pages in topic: < [1 2 3] | To report site rules violations or get help, contact a site moderator: You can also contact site staff by submitting a support request » Cliente non paga. Come rispondere? TM-Town | Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business
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