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Cliente non paga. Come rispondere?
Thread poster: Tom in London
Gianluca Attoli
Gianluca Attoli  Identity Verified
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- Aug 20, 2018

Angie Garbarino wrote:

non si devono assolutamente accettare certi termini, sono rischiosi oltre ad essere vergognosi e fuori legge.



In che senso sono fuori legge? Qual è la normativa di riferimento?


 
Angie Garbarino
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@Attoli Aug 20, 2018

Ecco un link, tanto per esempio, ma basta digitare "termini di pagamento commerciali" e ne escono a iosa.

http://www.cnaparma.it/news/items/termini-di-pagamento-nelle-transazioni-commerciali.html

Si tratta del D.lgs 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE,

Ops scusa ho aggiunto una I al tuo nome, c
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Ecco un link, tanto per esempio, ma basta digitare "termini di pagamento commerciali" e ne escono a iosa.

http://www.cnaparma.it/news/items/termini-di-pagamento-nelle-transazioni-commerciali.html

Si tratta del D.lgs 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE,

Ops scusa ho aggiunto una I al tuo nome, correggo


[Edited at 2018-08-20 13:39 GMT]
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Tom in London
Tom in London
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Direttiva Aug 20, 2018

Gianluca Attoli wrote:

Angie Garbarino wrote:

non si devono assolutamente accettare certi termini, sono rischiosi oltre ad essere vergognosi e fuori legge.



In che senso sono fuori legge? Qual è la normativa di riferimento?


La normativa di riferimento mi pare sia la Direttiva 2011/7/UE però come l'Italia l'ha recepita nella legislazione nazionale, fa acqua da tutte le parti.

CORREZIONE

Se Angie ha ragione allora sì, è illegale ma a me pare che ciò si applichi solo ai contratti pubblici. A parte quelli, ancora una volta sembra che il legislatore abbia saputo congegnare la cosa in modo tale da lasciarla aperta ad intepretazioni....

[Edited at 2018-08-20 13:48 GMT]


 
Angie Garbarino
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Non lo dico io @Tom Aug 21, 2018

lo dice il D.lgs 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE,

eccolo qui per intero http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/15/012G0215/sg


 
Angie Garbarino
Angie Garbarino  Identity Verified
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La parte che interessa direttamente dalla gazzetta ufficiale Aug 21, 2018

Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
b) pagamenti effettuati a t
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Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di
rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata
entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono
inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore
della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono
pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo
7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al
termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del
contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine
deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre
2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la
conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato
per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal
presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli
importi scaduti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle
transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti
dall'articolo 7.
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Mariella Bonelli
 
Tom in London
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Infatti fa acqua da tutte le parti Aug 21, 2018

Angie Garbarino wrote:

[omissis]
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti **possono
pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo
7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al
termine deve essere provata per iscritto.**


Infatti nei casi cui mi riferisco io, si applica tale clausola in quanto le agenzie in oggetto, all'inizio del rapporto, specificano un termine superiore a sessanta giorni ed io, accettando di lavorare con loro, ho confermato la mia accettazione. Altrimenti con loro, non lavoro.

[Edited at 2018-08-21 14:54 GMT]


toasty
 
Angie Garbarino
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Ovvio che se si e' costretti... Aug 21, 2018

Tom in London wrote:
Infatti nei casi cui mi riferisco io, si applica tale clausola in quanto le agenzie in oggetto specificano un termine superiore a sessanta giorni ed io, accettando di lavorare con loro, ho confermato la mia accettazione. Altrimenti con loro, non lavoro.

[Edited at 2018-08-21 14:38 GMT]


Ma se tutti rifiutassimo 90 gg... io continuerò a rifiutare.

[Edited at 2018-08-21 14:54 GMT]


 
Tom in London
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Anni Aug 21, 2018

Si tratta da 2 agenzie con le quali lavoro da anni, che mi pagano sempre, e che mi danno molto lavoro. Quindi il fatto di dover attendere a lungo non mi preoccupa più di tanto. La prassi non mi piace affatto, ma non posso respingere questi lavori.

[Edited at 2018-08-21 14:58 GMT]


 
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